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Consulenza tecnica di parte

Consulenza di parte
Un fallimento non è sempre uno sbaglio, potrebbe semplicemente essere il meglio che uno possa fare in certe circostanze. Il vero sbaglio è smettere di provare.

B. Skinner

Il termine CTP rappresenta l’acronimo di consulente tecnico di parte il quale può essere nominato da una persona coinvolta in una causa di tipo giudiziaria. Nel caso specifico del professionista psicologo, egli viene solitamente incaricato dal genitore coinvolto in una causa di separazione o divorzio dove sia previsto l’affidamento dei figli minori, per affiancare il CTU o consulente tecnico d’ufficio, a sua volta nominato dal giudice.

Rientra nelle facoltà del giudice avvalersi di un CTU per tutelare l’interesse dei minori, laddove la separazione coniugale è causa conflitti e di difficili risoluzioni. La perizia psicologica che è chiamato a svolgere il CTU ha come scopo indagare la situazione relazionale in cui si trovano tutti i membri della famiglia, valutare il profilo di personalità sia dei genitori che dei figli, approfondire il vissuto dei bambini, comprendere se sussistono condizioni patologiche in uno o più membri. Il fine di tale indagine è fornire un supporto al giudice nel delicato compito decisionale di affidamento del minore!

E’ importante quindi sottolineare che mentre la figura del CTU, come precedentemente detto, è nominata direttamente dal giudice, quella del CTP è richiesta dalla parte, dal genitore quindi, è un suo diritto ma assolutamente non un obbligo.

Il CTP ha il compito di interfacciarsi col CTU, seguire il suo operato, vigilando quindi su tutte le fasi della perizia e, in particolare, sulla validità metodologica utilizzata. Nominare un CTP è importante per varie motivazioni che non includono solo un lavoro di controllo dell’adeguatezza delle operazioni peritali, ma anche perché, essendo un esperto, può dialogare, collaborare e meglio interagire con il CTU, proponendo, in un clima cooperativo e di tutela dell’interesse del minore e del proprio cliente, la sua professionale visione delle dinamiche relazionali indagate. Il rapporto di positivo confronto si deve necessariamente costruire anche, e soprattutto, con il cliente stesso, al fine sia di supportarlo in una fase tanto critica e delicata, sia di tutelare il suo ruolo genitoriale. E’ bene però non confondere la funzione di sostegno e supporto con una terapia; il CTP è uno psicologo esperto in tema giuridico, ma non effettua psicoterapia con il proprio cliente. In conclusione, la nomina del CTP nei casi di affidamento di minore a seguito di separazione o divorzio coniugale, è una valida risorsa che le parti possono scegliere di utilizzare in funzione di una personale tutela come genitore, ma ricordiamo che il supremo interesse che, come CTP e come professionisti, dobbiamo in assoluto rispettare, è quello del minore spesso coinvolto involontariamente in un percorso difficile e doloroso.

A maggior ragione il supporto del CTP può essere funzionale a vivere in maniera meno drammatica questa fase di criticità.

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